MERCATI COMUNALI: modalità di accesso

5 Giugno 2020

L’Ordinanza sindacale n. 9 del 4 giugno 2020 dispone di disciplinare lo svolgimento dei mercati settimanali all’aperto secondo le disposizioni di seguito riportate, che sostituiscono quelle contenute nell’Ordinanza sindacale n. 8 del 21-05-2020. Queste disposizioni rimarranno in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto o fino all’emanazione di disposizioni da parte di Autorità superiori che superino quanto prescritto con la presente ordinanza.

 

Localizzazione e altri aspetti logistici

I mercati si svolgeranno nei luoghi consueti: in piazzale Pietro Nenni, per il mercato del capoluogo, e in via Marconi per il mercato della frazione di Trecella, occupando le aree contornate con linea in colore rosso nell’Allegato 1. Al fine di garantire il distanziamento interpersonale raccomandato e la partecipazione a tutti i titolari di posteggio, l’area del marcato di piazzale Nenni viene ampliata occupando la porzione di parcheggio posta a nord-est.
In ogni momento dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
In corrispondenza degli accessi saranno posizionati cartelli illustranti i corretti comportamenti ai quali la clientela dovrà uniformarsi.
Fra i posteggi dovrà essere garantita una distanza laterale di un metro.
L’area antistante il banco di vendita, per la larghezza di metri uno, è riservata ai soli clienti interessati all’acquisto dei prodotti esposti, disposti su unica riga mantenendo fra di loro una distanza laterale di metri uno.

 

Misure a carico dei titolari di posteggio

I titolari di posteggio e gli spuntisti per potere partecipare al mercato dovranno assicurare l’adozione delle seguenti misure:

– Fra un posteggio e l’altro dovrà essere lasciato uno spazio non inferiore ad un metro.
– Il distanziamento interpersonale di almeno un metro deve essere costantemente rispettato anche fra gli operatori, anche durante le operazioni di carico, scarico, montaggio e smontaggio delle attrezzature.
– Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita.
– È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
– Ad ogni banco devono essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.
– Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– In caso di acquisto con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, è obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
– In caso di vendita di beni usati è obbligatoria l’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Inoltre dispone:

DI DEMANDARE al Settore Lavori Pubblici la predisposizione delle aree di mercato, individuate con la presente ordinanza, mediante:
– L’apposizione della segnaletica con le norme di comportamento in corrispondenza dei punti di accesso (vedi allegato 2).
DI DEMANDARE al Settore Polizia Locale e Protezione Civile la verifica dell’attuazione e controllo delle misure di cui alla presente ordinanza e alle Ordinanze regionali disciplinanti la materia, nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza, del posizionamento dei banchi.
DI DEMANDARE al Settore Programmazione e Gestione del Territorio (SUAP) la divulgazione del contenuto della presente ordinanza agli operatori commerciali ambulanti assegnatari di posteggio.
DI DEMANDARE al Settore Affari Generali e Comunicazione l’informazione attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Avvisa:

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n 19/2020.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sede di Milano, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco

SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI

 

 

ALLEGATO 2 (vedi immagine in evidenza)

 

Al link l’ordinanza completa e gli allegati:

Ordinanza_n.9_Pozzuolo

All. 1 Aree temporanee di mercato

All. 2 Covid-19_Mercati_norme_comportamentali

 

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