Dal 9 maggio 2012 entra in vigore il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, per il “Cambio di residenza in tempo reale”che innova profondamente la modalità di presentazione e le pratiche di cambio di residenza.
Il Cittadino che cambi abitazione all’interno del Comune o con provenienza da un altro Comune o dall’estero è tenuto, per sé e per i propri familiari, a dichiarare la variazione all’anagrafe entro 20 giornidal trasferimento.
Qualora si intenda chiedere la residenza nel Comune di Pozzuolo Martesana per sé e/o per la propria famiglia (con provenienza da altro comune o dall’estero) o cambiare abitazione all’interno del Comune, o trasferirsi all’estero (iscrizione AIRE per i soli cittadini italiani) si devono compilare i modelli ministeriali (qui allegati) debitamente sottoscritti e corredati della documentazione necessaria e potranno essere presentati con le seguenti modalità:
1) per posta raccomandata all’indirizzo: Ufficio Anagrafe, Via Martiri della Liberazione n. 11
2) per fax al n. 02/950908214
Oppure
3) per via telematica all’indirizzo comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it, ad una delle seguenti condizioni, che:
la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante;
la copia della dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate siano acquisite mediante scanner e trasmesse per posta elettronica semplice
4) direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe nei seguenti orari:
LUN – MAR – MER – VEN: 09:00 – 12:00
GIO: 15:30 – 18:00
Contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente (se la domanda d’iscrizione anagrafica è pervenuta con altro mezzo) è rilasciata all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento. Entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi e comunica/conferma i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia entro 5 giorni lavorativi al comune di nuova iscrizione.
Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/90. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.
Nelle more della pratica di cambio di residenza il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione il rilascio dei certificati.
Le domande d’iscrizione anagrafica o di cambio di residenza pervenute prive delle informazioni essenziali sono considerate non possono essere accettate.
Si rammenta che la dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonchè il rilievo penale. E’ inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B).
MODELLI
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE, DALL’ESTERO, DALL’AIRE DI ALTRO COMUNE; CAMBIO DI ABITAZIONE NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE)
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI UE
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini extracomunitari
Documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini UE
Dichiarazione di residenza estero
Dichiarazione di residenza